ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER BENI STRUMENTALI IN LOCAZIONE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER BENI
STRUMENTALI IN LOCAZIONE
Compagnia di Assicurazione: BCC Assicurazioni S.p.A. (in seguito anche la Società).
L'Utilizzatore dei beni oggetto del contratto di locazione con BCC Rent&Lease S.p.A. (in seguito anche Assicurato/Contraente) prende atto che ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali di detto contratto i beni sono assicurati dal Locatore nei limiti e con le modalità sotto descritte.
SEZIONE I° DANNI DIRETTI
OGGETTO ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa vale:
- per tutti i Beni di proprietà dell'Assicurato, oggetto di contratto di locazione stipulato dal medesimo con gli utilizzatori;
- per apparecchiature elettroniche di impiego mobile, vale a dire quelle che per la loro particolare natura e caratteristiche tecniche possono essere usate in luoghi diversi, sono assicurate anche durante lo spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso quello a mano. Quando dette apparecchiature elettroniche vengono lasciate su autoveicoli, la garanzia ''furto'' ha validità solo se l'autoveicolo é regolarmente chiuso a chiave e durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) sia ricoverato in rimessa privata o cortile privato chiusi, oppure in posteggi custoditi.
Non si risarciscono i danni dovuti alla rottura di filamenti, valvole e tubi. Eventuali danni indennizzabili in base alla presente estensione di garanzia, verranno pagati previa detrazione del 20% (venti per cento) dell''indennizzo in caso di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere. Scoperto del 10% (dieci per cento) per gli altri danni.
VALIDITA' TERRITORIALE
La polizza è valida per i Beni situati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Paesi Europei CEE, Svizzera, Austria.
RISCHI ASSICURATI
La copertura è prestata contro i danni diretti e materiali e contro le perdite, derivanti da qualsiasi causa, ferme le esclusioni di seguito riportate.
RISCHI ESCLUSI
la società non risarcisce in alcun caso i danni, le perdite e le spese dipendenti da:
a) qualsiasi avvenimento di guerra e sue conseguenze, guerra dichiarata o non, ostilità, rappresaglie, arresti disposizioni restrittive, interdizione di commercio, blocchi, cattura, sequestri, confisca, preda, molestia qualunque di Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non
b) guerra civile e insurrezioni armate
c) atti o disposizioni qualsiasi di Governo, Autorità e loro conseguenze
d) contrabbando, commercio clandestino o proibito
e) dolo dell'Assicurato
f) vizi e difetti del bene assicurato
g) eventi atomici, esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure dai fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi
h) qualsiasi danno di tipo indiretto, consistente in perdite causate da interruzione dell'attività
i) ammaccature, dentature, incisioni e sverniciature se di natura puramente estetica
j) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla solo parte colpita
k) diminuzione di valore dei Beni assicurati dovute a loro obsolescenza sono inoltre esclusi i danni determinati da manovre di carico e scarico e da operazioni di installazione, montaggio e smontaggio avvenuti durante la loro esecuzione nonché quelli accaduti durante il trasporto intendendosi per tale fase la dinamica dello stesso e le soste intermedie
l) guasti macchine ed elettrici.
Per guasti macchine si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e\o rotture originate da cause interne di natura meccanica e\o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.
LIMITE DI RISARCIMENTO
La società non è tenuta a pagare, per ogni singolo sinistro, importo superiore a € 1.000.000,00, con il limite per ogni singola applicazione di € 700.000,00.
Relativamente agli eventi di natura catastrofale quali inondazioni, terremoti il limite per ogni sinistro si intende elevato a € 1.500.000,00.
Per ogni singolo sinistro, viene dedotto un importo pari al 10% dell'ammontare stesso con il minimo di € 500,00.
EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA
La copertura assicurativa inizia nel preciso momento in cui il bene è consegnato all'Utilizzatore e termina alla scadenza del contratto di locazione.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato si obbliga, non appena venga a conoscenza del danno, a darne immediato avviso alla società.
L'assicurato, per quanto possibile, si impegna altresì a compiere tutti gli atti possibili per la limitazione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della Società verso i terzi responsabili, a conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito della Società, e permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull'esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, nonché sull'evento o sull'importanza del danno. In caso di danno causato da incendio, furto, rapina,
l'Utilizzatore e/o Assicurato dovranno immediatamente sporgere denuncia alla Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia dovrà essere inviata alla Società.
SEZIONE II° SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La società si obbliga a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese).
Per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dai Beni assicurati in polizza ed imputabili all'Assicurato nella sua qualità di roprietario degli stessi, ed agli utilizzatori dall'uso dei beni assicurati nei limiti ed alle condizioni che seguono.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori ed i fratelli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o altra persona con lui conviventi;
b) quando l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata, gli Amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla precedente lettera a)
c) le persone che, essendo in rapporti anche occasionali di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
L'assicurazione non comprende:
d) i danni ad altri Beni dati in locazione
e) i danni da inquinamento in genere.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.
Sono esclusi inoltre i danni derivanti dall'impiego per l'utilizzazione di Beni di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle radioattive.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve fare avere alla Società la denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro le ore 24 dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta dei documenti per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
MASSIMALI DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del seguente massimale: € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.
Il presente estratto viene rilasciato a solo scopo informativo essendo la copertura assicurativa regolata da apposita polizza stipulata tra la BCC Rent&Lease S.p.A. e la BCC Assicurazioni S.p.A..
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